Partirà infatti dal 30 gennaio 2021 il periodo degli sconti in tutta l’Emilia-Romagna, che potranno essere effettuati per 60 gg, pertanto fino al 30 marzo 2021. Gli articoli oggetto di sconto dovranno riportare indicazione del loro prezzo iniziale, prezzo finale e percentuale di sconto; la merce non in saldo dovrà essere tenuta separata, con indicazione “merce non in saldo”.

E nei trenta giorni precedenti all’avvio dei saldi invernali, in via straordinaria, sarà sospeso il divieto di effettuare le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento e arredamento.

L’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore a partire da venerdì 6 novembre (fino al 3 dicembre prossimo) stabilisce tre tipologie di intervento: misure nazionali restrittive valide appunto in tutto il territorio italiano (la cosiddetta “zona gialla”, nella quale è necessario contrastare la diffusione del virus), a cui si aggiungono ulteriori misure anti-Covid valide a livello regionale a seconda che la regione rientri in uno scenario di elevata gravità (la cosiddetta “zona arancione”) o di massima gravità (la cosiddetta “zona rossa”).

L’Emilia-Romagna è inserita in zona gialla, qui si applicano le misure restrittive base previste per tutto il resto del territorio nazionale:

– Stop agli spostamenti dalle 22 alle 5 del giorno successivo; sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Tali spostamenti devono essere giustificati compilando l’autodichiarazione (che si allega).
– Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 5 fino alle 18; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22 la ristorazione con asporto.

– Sospesa l’attività di cinema e teatri, sale scommesse, mostre, musei, sale bingo e casinò, parchi tematici e divertimento.
– Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività di sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

– Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

– Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

– A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.

– Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

– Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Vietate sagre, fiere e altri analoghi eventi. Sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

– Si raccomanda l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 sono in vigore dal 14 ottobre fino al 13 novembre 2020, nuove misure atte a prevenire al diffusione del Covid. Di seguito le principali misure.

Permane per tutti i luoghi chiusi ed all’aperto la regola di base del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

ATTIVITA’ di RISTORAZIONE E di SOMMINISTRAZIONE (ristoranti, bar, pasticcerie etc.)
– consentite sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo;
– consentite sino alle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo;
– consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21;
– divieto di permanere nelle adiacenze dei locali dopo le 21 se non seduti al tavolo.

MASCHERINE
Per mascherine si intende mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera, con forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Permane:
– l’obbligo di avere la mascherina sempre con sé;
– l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso ed in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia consentito il rispetto del distanziamento sociale.

Questi obblighi non si applicano a:
– soggetti che stanno svolgendo attività sportiva (no per la semplice camminata);
– bambini di età inferiore ai 6 anni;
– soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

E’ inoltre è fortemente raccomandato l’uso della mascherina anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

FESTE, CERIMONIE e ABITAZIONI PRIVATE
– sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto.
– le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (es: matrimoni, battesimi, cresime, comunioni, etc.) possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
– nelle abitazioni private è fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi di numero superiore a 6.

SPORT
– vietate tutte le attività connesse agli sport di contatto (calcetto, basket, volley, etc.), comprese gare e competizioni aventi carattere amatoriale;
– rimangono consentiti gli sport di contatto a livello professionistico e dilettantistico;
– rimangono aperte palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

LUOGHI DI CULTO
– l’accesso ai luoghi di culto non cambia e continua ad essere consentito nel rispetto del divieto di assembramento, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

SALE DA BALLO e DISCOTECHE
– restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

GITE SCOLASTICHE
– sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

 

Entro il 1° ottobre 2020 TUTTE LE IMPRESE (società e imprese individuali) iscritte nel Registro delle Imprese devono comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) se non già presente nei dati del Registro Imprese. Questo è quanto dispone il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, contenente “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120.

L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

La legge dispone l’applicazione di sanzioni amministrative a tutte le imprese (società e imprese individuali) che non avranno comunicano il proprio domicilio digitale (posta elettronica certificata) entro la data del 1° ottobre 2020.

Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva.

Le imprese devono verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (ex PEC).

L’esigenza è quella di garantire che l’indirizzo PEC dichiarato da imprese e società sia costantemente attivo nonché singolarmente ed esclusivamente riconducibile alle medesime.

In altre parole, non è consentito alle imprese e alle società:

  • iscrivere e mantenere iscritta nella propria posizione anagrafica nel Registro Imprese una casella di posta elettronica certificata non attiva;
  • condividere con altro soggetto iscritto nel Registro Imprese o nel REA (impresa, società, soggetto collettivo di forma non societarial’uso della stessa casella di posta elettronica certificata;
  • iscrivere nel Registro Imprese una casella di posta elettronica certificata di cui è titolare un professionista iscritto in Collegi o Ordini professionali o una associazione di categoria.

In caso di mancata comunicazione e/o aggiornamento della propria PEC entro il 1° ottobre 2020 saranno applicate pesanti sanzioni: per le società da € 206 a € 2064 (il riferimento è l’articolo 2630 del codice civile) e per le imprese individualiprevia diffida alla regolarizzazione da parte del Registro Imprese della CCIAA, da € 30 a € 1548.

Tra le misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, rientra anche l’applicazione automatica del lavoro agile ai rapporti di lavoro subordinato, su tutto il territorio nazionale.

Preme ricordare che il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:

  • esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esternoed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
  • possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa (se il datore di lavoro assegna al lavoratore strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è responsabile della loro sicurezza e del buon funzionamento);
  • assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali.

Il lavoro agile non si configura come un’autonoma tipologia contrattuale, quanto piuttosto come una forma di organizzazione e di svolgimento dell’attività lavorativa stabilita tramite un accordo scritto tra le parti (datore di lavoro e lavoratore interessato).

L’accordo individuale sulle modalità di lavoro agile rientra, per legge, tra gli atti da comunicare obbligatoriamente al Centro per l’impiego competente per territorio, tramite la piattaforma informatica presente sul portale www.lavoro.gov.it. 

IN DEROGA a quanto sopra, il Ministero rende noto che, considerata la situazione di emergenza, e al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, viene data la possibilità di ricorrere automaticamente al lavoro agile, disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017, per la durata dello stato di emergenza (pari a 6 mesi ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e quindi fino al 31 luglio 2020), ai tutti i datori di lavoro su tutto il territorio nazionale, in relazione ad ogni rapporto di lavoro subordinato ed anche in assenza dell’accordo individuale sottoscritto tra le parti.

Ai sensi dell’articolo 22, della sopra citata legge, in caso di ricorso al lavoro agile:

  • il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta da cui risultino i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione;
  • il lavoratore deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

In attuazione di quanto previsto dal DPCM 25 febbraio 2020 ed al fine di agevolare l’operato delle aziende in questa particolare situazione di emergenza sanitaria, l’INAIL ha pubblicato sul proprio portale l'”Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile” che i datori di lavoro che hanno fatto ricorso allo smart working per contrastare la diffusione del virus possono utilizzare, in via telematica, per adempiere ai suddetti obblighi di informativa scritta.

La suddetta Informativa può pertanto essere inviata via mail dalle aziende ai propri dipendenti ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.L’Informativa deve essere firmata sia dal datore di lavoro che dal lavoratore e dal RLS, al fine di attestare di averne preso conoscenza e di condividerne il contenuto.

In merito invece agli obblighi assicurativi connessi all’attivazione del lavoro agile è stato chiarito che:

  • non occorre accendere un separato rapporto assicurativo per i lavoratori agili. I lavoratori, infatti, essendo tutelati per la normale attività svolta, sono assicurati anche per l’attività prestata in modalità smart working. Non è pertanto necessario “riassicurare” il lavoratore né inviare qualsivoglia comunicazione all’INAIL;
  • non occorre inviare all’INAIL una variazione dell’attività assicurata al fine di adeguare il tasso al lavoro agile. L’Istituto, infatti, assicura le lavorazioni e non gli specifici rischi e non ha rilievo, tra l’altro, il luogo dove viene svolta l’attività. Ciò che rileva ai fini della classificazione tariffaria è la lavorazione aziendale. Anche in questo caso, pertanto, non vi sono adempimenti.

Preme ricordare che il datore di lavoro è responsabile della salute dei dipendenti e che l’articolo 18 del D.Lgs n. 81/2008 individua una serie precisa di obblighi gravanti sul datore di lavoro per prevenire gli infortuni e garantire la salute sul luogo di lavoro.

Si ritiene opportuno, a riguardo, che ciascuna azienda contatti il proprio medico competente, laddove previsto, al fine di farsi assistere nella gestione di questa particolare situazione sanitaria, per tutelare i lavoratori e fornire chiarimenti, a questi ultimi, sui comportamenti preventivi da adottare sul luogo di lavoro (cura dell’igiene della persona, utilizzo di guanti o mascherine, sospensione delle trasferte, ecc.). 

Le aziende interessate all’utilizzo di tale modalità lavorativa devono prendere contatti con il proprio consulente paghe per ogni ulteriore informazione e per adempiere all’obbligo di comunicare l’elenco dei lavoratori in formato Excel, ai quali è richiesto lo svolgimento della prestazione in smart working, pur senza un termine di scadenza.

In attesa del decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell’epidemia di Covid-19, sia il M.E.F. che l’INPS hanno pubblicato un comunicato stampa nel quale anticipano lo slittamento dei termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo e di tutti i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.

Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria.

 

Nella serata del 14 marzo una nuova ordinanza della Regione Emilia-Romagna ha fornito chiarimenti su alcuni aspetti del Dpcm 11 marzo,  riordina e armonizza le precedenti restrizioni adottate in Emilia-Romagna e fornisce ulteriori precisazioni. In particolare determina che:

le disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 punto 2) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 si estendono a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali a titolo d’esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere). Per tutte queste attività resta consentito solo il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, con la prescrizione per chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma – del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie;

in riferimento alle deroghe al divieto di aperture delle attività di commercio al dettaglio di cui al punto 1 del DPCM 11 marzo 2020 le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali sono chiusi nelle giornate festive e prefestive, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Pertanto i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle giornate festive e prefestive  limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell’orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento;

sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell’orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento;

restano consentite le attività di ristorazione all’interno di strutture ricettive quali a titolo di esempio alberghi, residenze alberghiere agriturismi per i clienti che vi soggiornano;

chiusura al pubblico degli stabilimenti balneari e relative aree di pertinenza; l’accesso è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di cantiere e lavorative in corso, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza;

nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata congiuntamente ad attività commerciale consentita ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, quali rivendita di tabacchi, rivendita di giornali o riviste, vendita di beni alimentari, anche in esercizi polifunzionali di cui alla l’art. 9 della legge regionale 5 luglio 1999 n. 14 e ss.mm.ii l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, fermo restando l’apertura della/e attività commerciale/i consentita/e;

la sospensione delle attività di cui al punto 3) dell’art. 1 comma 1 punto 3 del DPCM 11 marzo 2020, non si applica a tutte le attività necessarie di servizi alla casa (a titolo esemplificativo: idraulici, elettricisti, etc.) ed ai mezzi (a titolo esemplificativo: gommisti, elettrauto, meccanici, carroattrezzi);

gli enti pubblici strumentali della Regione, quelli da essa vigilati, gli enti privati in controllo pubblico istituiti o partecipati dalla Regione possono, anche in deroga alle disposizioni che regolano il loro funzionamento, riunire i propri organi collegiali, anche in sede deliberante, con modalità telematiche che assicurino la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentano a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di visionare gli atti della riunione, intervenire nella discussione, scambiare documenti, esprimere il voto, approvare il verbale;

e’ sospesa qualunque erogazione di prestazioni programmabili e non urgenti da parte delle strutture del sistema sanitario privato;

in riferimento alle deroghe al divieto di aperture degli esercizi di ristorazione di cui al punto 2 del DPCM 11 marzo 2020, le pubbliche amministrazioni al fine di consentire ai dipendenti e agli operatori che ai sensi dell’art. 1 punto 6) svolgono attività indifferibili da rendere in presenza di poter usufruire del servizio durante i turni di lavoro, possono disporre che i titolari dell’esercizio di bar o ristorazione, nel rispetto delle regole di salvaguardia dettate dal Ministero della Salute in materia di contenimento della diffusione del  contagio da Covid-19, mantengano l’apertura di tutti gli esercizi situati all’interno di strutture al servizio di uffici e servizi pubblici.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data del 15 marzo 2020 e sino al 25 marzo 2020.

 

La Legge di bilancio 2020 interviene sulle spese detraibili prevedendo importanti novità sui limiti di reddito e sulle spese tracciabili. In particolare la manovra finanziaria prevede che per i redditi superiori a 120.000 la detrazione diminuisce all’aumentare del reddito stesso. Ulteriore restrizione è legata all’obbligo di pagamento tracciabile ossia tramite bonifici bancari o carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Pertanto, ai fini delle detrazioni fiscali tutte le spese che danno luogo allo sconto del 19 per cento nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, oltre ad essere legate al proprio monte reddituale conseguito nell’anno, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

Le limitazioni di reddito e di pagamento tracciabile non trovano applicazione per le spese sanitarie.  Ecco cosa prevede la Manovra 2020, in attesa della circolare esplicativa da parte dell’Agenzia delle entrate che porterà specifici chiarimenti.

Spese detraibili 2020

La Legge di bilancio 2020 limita la detraibilità delle spese indicate all’art.15 del TUIR.

Il riferimento è alla detrazione del 19% riconosciuta per spese quali ad esempio:

  • gli interessi passivi e relativi oneri accessori sui prestiti o mutui agrari;
  • gli interessi passivi, e relativi oneri accessori sui mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
  • le spese sanitarie, per la parte che eccede 129,11€;
  • le spese veterinarie, fino all’importo di € 500, limitatamente alla parte che eccede lire 129,11;
  • i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;
  • i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo
  • le spese funebri;
  • le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria;
  • i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
  • le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado;
  • le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA);
  • ecc.

Con l’intervento della Legge di bilancio, ai fini della detrazione, salvo specifiche eccezioni che vedremo a breve, tutte le spese art.15 che danno luogo allo sconto fiscale del 19 per cento nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, oltre ad essere legate al proprio monte reddituale conseguito nell’anno, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

Spese detraibili e limiti di reddito

La legge di bilancio 2020 interviene sulla detraibilità delle spese sopra individuate riducendo il grado di detraibilità in funzione del reddito complessivo conseguito dal contribuente; in particolare la detrazione del 19%:

  • spetta per l’intero importo qualora il reddito complessivo non supera 120.000 €;
  • spetta in misura minore, in funzione del rapporto tra 240.000 € diminuito dal reddito conseguito dal contribuente e, 120.000€, qualora il reddito conseguito sia superiore a 120.000€.
Fino a 120.000€ Detrazione del 19% piena
Oltre 120.000 fino a 240.000 (240.000-reddito conseguito)/120.000
Oltre 240.000 0

Dunque, per i redditi superiori a 120.000 € la detrazione diminuirà all’aumentare del reddito conseguito dal contribuente in quello specifico anno di sostenimento della spesa.

Spese detraibili e determinazione del reddito rilevante

La Legge di bilancio oltre a fissare le suddette previsioni restrittive, indica le modalità di determinazione del reddito ai fini di verifica della soglia di 120.000€; il reddito complessivo viene determinato al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Viene così previsto un beneficio specifico per i proprietari di un’abitazione e delle relative pertinenze.

Ad ogni modo, la detrazione del 19% spetterà per intero, al di là del monte reddituale conseguito, oltre che per le spese sanitarie, per oneri quali: interessi passivi e relativi oneri accessori nonché quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione , pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale; interessi passivi su mutui contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Spese detraibili 2020 e pagamenti tracciabili

La Legge di bilancio 2020 subordina la fruizione della detrazione del 19 per cento, prevista per gli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR e da altre disposizioni normative, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. Pertanto tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19 per cento nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

Rientrano tra gli strumenti di pagamento tracciabili: i bonifici bancari o postali ovvero carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, i medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

A differenza di quanto detto in riferimento ai limiti reddituali che trovano applicazione in rapporto agli oneri di cui all’art.15 del TUIR con le eccezioni sopra esposte, l’obbligo di pagamento tracciabile si estende anche agli oneri detraibili e riconducibili ad altre disposizioni normative.Sarà l’Agenzia delle entrate con apposita circolare esplicativa a chiarire l’effettivo ambito oggettivo di applicazione delle previsioni restrittive analizzate.

L’imposta di pubblicità si applica alle insegne, iscrizioni e altre forme pubblicitarie visive o acustiche. Per l’installazione di insegne va richiesta una apposita autorizzazione.

Prima di iniziare una qualsiasi forma di pubblicità è necessario effettuare il relativo pagamento presso l’Ufficio del concessionario o del comune competente.

La scadenza annuale dell’imposta sulla pubblicità è fissata al 31 gennaio di ogni anno.

Abitualmente viene inviato il bollettino di pagamento indicante la data di scadenza e l’importo calcolato sulle insegne denunciate gli anni precedenti. E’ comunque necessario verificare i singoli regolamenti comunali che disciplinano l’applicazione dell’imposta di pubblicità e l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, in quanto il Comune può stabilire limitazioni, divieti ed eventuali altri casi di esenzione per particolari forme pubblicitarie.

Per il Comune di Cesena i bollettini di pagamento sono stati spediti da ICA srl tramite PEC a tutti i contribuenti interessati.

Consigliamo pertanto di controllare la propria PEC.

La Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, con lo scopo di supportare le piccole e medie imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini nel prevenire e fronteggiare i fenomeni di microcriminalità, stanzia un fondo di € 100.000,00 (centomila/00) per la concessione di contributi finalizzati all’installazione di sistemi di sicurezza conformi ai principi predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza.

Sono ammesse le spese (al netto d’IVA e di imposte e tasse) relative all’acquisto e installazione di:

  • Sistemi di video allarme antirapina in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri o degli Istituti di Vigilanza;
  • Sistemi di video allarme antirapina a circuito chiuso, sistemi biometrici per l’accesso a locali protetti, sistemi antintrusione con allarme acustico e nebbiogeni.

Gli impianti devono essere nuovi, sono quindi esclusi gli ampliamenti e gli adeguamenti di impianti preesistenti.
Le spese devono fare riferimento ad interventi realizzati a partire dal 1° ottobre 2019 e fino al 15 febbraio 2020 (farà fede la data del documento di spesa).

Il contributo è pari al 50% delle spese ammesse, fino ad un massimo di € 2.500,00 ad impresa. Non sono concessi contributi per interventi le cui spese ammissibili siano di importo inferiore a € 1.000,00.

Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 8:00 del 07/10/2019 alle ore 21:00 del 16/12/2019.