La circolare dell’Agenzia n. 1/E fornisce chiarimenti in ordine alla disciplina del diritto alla detrazione dell’IVA, come modificata dal D.L. n. 50/2017, che vi sintetizziamo qui di seguito:
Il momento da cui decorre il termine per esercitare il diritto alla detrazione è individuato nel momento in cui in capo all’acquirente / committente si verificano i seguenti 2 requisiti:
• presupposto (sostanziale) dell’effettuazione dell’operazione;
• presupposto (formale) del possesso della fattura d’acquisto.
Da tale momento il soggetto può, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, operare la detrazione dell’IVA a credito.
Il diritto può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno.
Con riferimento quindi ad una fattura ricevuta nel 2018 relativa ad un acquisto di beni consegnati nel 2017, l’annotazione può essere effettuata, al più tardi, entro il 30.4.2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018). Nel caso in cui la fattura sia annotata nel 2019 la relativa IVA non potrà essere computata nelle liquidazioni periodiche IVA del 2019 ma dovrà concorrere alla determinazione del saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018.
Sul punto l’Agenzia specifica che l’annotazione “dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti ANNO 2019 relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, ma annotate nell’anno 2019, al fine di evidenziare che l’imposta – non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018” (si consiglia di attivare un sezionale intestato “FT.2018”).
La data di ricevimento della fattura da parte dell’acquirente / committente è “ancorata” alla modalità utilizzata dal cedente / prestatore per la relativa consegna (PEC / altri sistemi che attestano la ricezione del documento).In mancanza, la ricezione deve risultare dalla “corretta tenuta della contabilità” (in base all’art. 25, le fatture / bollette doganali vanno numerate progressivamente in base alla data di ricevimento).
Sulla base dei predetti chiarimenti, l’Agenzia illustra il comportamento da tenere in merito all’annotazione / detrazione delle fatture 2017, a seconda che le stesse siano pervenute all’acquirente / committente nello stesso anno o nel 2018 come da tabelle seguenti:
ACQUISTO 2017 – RICEVIMENTO FATTURA 2017
Un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 20.12.2017, con consegna degli stessi e della relativa fattura nel mese di dicembre:
-Annotazione 2017: l’iva a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, confluisce nella liquidazione IVA di dicembre in quanto nello stesso mese di dicembre sono stati consegnati i beni ed è stata ricevuta ed annotata la fattura.
-Annotazione 2018: in mancanza dell’annotazione nel 2017, la fattura potrà essere comunque annotata entro il 30.04.2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017), in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2017. l’IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2017.
ACQUISTO 2017 – RICEVIMENTO FATTURA 2018
Un contribuente mensile ha acquistato e pagato un servizio nel mese di dicembre 2017. La fattura (emessa nel 2017) è ricevuta il 20.01.2018.
-Annotazione 2018: la detrazione dell’IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, va operata nella liquidazione IVA del mese di annotazione (così ad esempio, se la fattura è annotata a gennaio, la relativa IVA a credito concorrerà alla liquidazione del mese di gennaio).
-Annotazione 2019: in mancanza dell’annotazione nel 2018, la fattura potrà essere comunque annotata entro il 30.04.2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018), in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018. l’IVA credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018.
Si rammenta che la detrazione va esercitata tenendo conto delle condizioni esistenti nell’anno in cui l’IVA è divenuta esigibile. Così, ad esempio, per un servizio acquistato nel 2017 (pro rata di detraibilità 75%), la cui imposta viene detratta nel 2018 (anno di ricevimento della fattura), la detrazione va operata in base alla percentuale di pro rata del 75%.
NOTE DI CREDITO EX ART. 26
Le nuove regole sopra esposte con riferimento al termine di esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA a credito si riflettono anche sulle note di variazione emesse ex art. 26, commi 2 e 3, DPR n. 633/72.
Di conseguenza, la nota di credito deve essere emessa (e la maggiore IVA a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione.
DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
Le nuove disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.
Di conseguenza, per l’IVA relativa a fatture 2015 e 2016 non ancora detratta si potrà continuare ad applicare la normativa previgente (detraibilità entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione).
Le nuove disposizioni, con riferimento alle note di variazione di cui all’art. 26, DPR n. 633/72 sono applicabili alle note di credito emesse dall’1.1.2017, a condizione che i relativi presupposti (eventi che hanno determinato la variazione della base imponibile) si siano verificati a decorrere da tale data.
L’Agenzia, puntualizza che non saranno sanzionati i comportamenti adottati nell’ambito della liquidazione periodica del mese di dicembre 2017, difformi alle precisazioni fornite con la Circolare n. 1/E. In particolare non saranno sanzionati i soggetti che hanno computato nella liquidazione di dicembre 2017 l’IVA relativa a fatture ricevute entro il 16.1.2018, riferite ad operazioni con IVA esigibile nel 2017.
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA “A FAVORE”
Nel caso in cui l’acquirente / committente non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA a credito entro i predetti termini, nell’ambito della Circolare n. 1/E in esame l’Agenzia riconosce la possibilità di “recuperare” l’imposta presentando una dichiarazione integrativa “a favore” ex art. 8, comma 6-bis, DPR n. 322/98, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.