L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con Lettera circolare n. 49 del 15marzo 2018, fornisce alcune precisazioni in merito al divieto di stipula di un contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi.

In particolare, l’INL precisa che la stipula di un contratto di lavoro intermittente, da parte di un datore di lavoro che non ha effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che potrà essere a tempo parziale.

 

 

La Camera di Commercio IAA intende assumere un ruolo attivo nella promozione delle attività di alternanza scuola-lavoro (ASL), avvicinando le imprese ai percorsi scolastici di ASL. A tal fine ha pubblicato un bando finalizzato all’erogazione di contributi per tutte le micro, piccole e medie imprese (MPM) che attivano percorsi ASL (alternanza scuola lavoro) della durata minima di 80 ore consecutive svolte tra l’1/11/2017 e il 31/8/2018, svolti da studenti frequentanti scuole secondarie superiori o centri di formazione professionale, sulla base di apposite convenzioni; l’entità del contributo è:

  • € 1.000,00 per la realizzazione da 1 a 5 percorsi individuali di alternanza scuola-lavoro;
  • € 1.500,00 per la realizzazione da 6 o più percorsi di alternanza scuola-lavoro;
  • € 200,00 ulteriori nel caso di inserimento in azienda di studente/i diversamente abile/i certificata ai sensi della Legge 104/92

Per la CCIAA della Romagna (FC e Rimini) il termine di presentazione della domanda è il 31/07/18 salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento fondi disponibili.

La Legge di Bilancio 2018 introduce un nuovo incentivo all’occupazione, per un periodo massimo di 36 mesi, destinato ai datori di lavoro privati che, a partire dal 1° gennaio 2018, assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, soggetti con età inferiore a 30 anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro. Eventuali periodi svolti dal lavoratore mediante contratto di apprendistato presso altri datori di lavoro, che non siano proseguiti in un contratto a tempo indeterminato, non impediscono la possibilità di beneficiare dell’incentivo.

Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero spetta per le assunzioni di lavoratori che non abbiano compiuto i 35 anni di età, a parità delle altre condizioni.

L’incentivo consiste

  • nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL),
  • per un periodo massimo di 36 mesi,
  • nel limite di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.Oltre ai criteri generali per la fruizione degli incentivi previsti (ex articolo 31, D.Lgs n. 150/2015), l’incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.
  • Qualora il lavoratore sia stato assunto fruendo parzialmente dell’incentivo in esame, e successivamente venga assunto a tempo indeterminato da un nuovo datore di lavoro, quest’ultimo potrà fruire dell’incentivo per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione. L’incentivo, in questo, caso, spetta anche per i lavoratori assunti dopo il compimento del 30° anno di età, per i periodi residui rispetto ai 36 mesi totali di esonero contributivo.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero, ovvero di un altro lavoratore nella stessa unità produttiva nella quale è assunto il lavoratore per il quale si fruisce dell’esonero, entro i 6 mesi dall’assunzione del lavoratore con incentivo, comporta la perdita dell’incentivo stesso e il recupero delle quote di incentivo già fruite.

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.

L’esonero contributivo trova applicazione anche:

  • in caso di prosecuzione a tempo indeterminato, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l’applicazione dell’aliquota agevolata, a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto;
  • nel caso di trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il requisito dell’età anagrafica al momento della trasformazione.

L’incentivo non trova applicazione, invece, per i datori di lavoro domestico e nel caso di assunzione con contratto di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dall’ordinamento.

E’ stata approvata una mappattura del territorio comunale, evidenziando le ‘aree di rispetto’ di 500 metri intorno ai luoghi sensibili presenti sul territorio comunale: istituti scolastici di ogni genere e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. Saranno individuate le Sale Giochi e Sale Scommesse ricadenti nel divieto di esercizio in quanto situate ad una distanza inferiore a m. 500 dai luoghi sensibili nei confronti dei quali, entro sei mesi dall’approvazione della mappatura, saranno adottati i provvedimenti di chiusura.

Ai  titolari  degli  altri  esercizi  ove  sono  installati apparecchi  per  il  gioco  d’azzardo  di  cui  all’art.  110, comma 6,  del T.U.L.P.S. ricadenti anch’essi nell’area situata  a  meno  di  m.  500  dai  luoghi  sensibili,  sarà comunicato  il  divieto  di  installazione  di  nuovi apparecchi  ed  il  divieto  di  rinnovo  dei  contratti  di utilizzo alla loro scadenza.

Dal 30 gennaio al 9 febbraio 2018 sarà possibile per le micro, piccole e medie imprese di tutto il territorio nazionale presentare la domanda per l’ottenimento del contributo in forma di voucher per l’acquisto di hardware, software e servizi specialistici finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all’ammodernamento tecnologico.

Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.

Per la predisposizione della domanda è necessario possedere la Carta Nazionale dei Servizi ovvero un dispositivo Smart Card o chiavetta USB che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale oltre ad una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, comunicata al Registro delle imprese.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, non sarà più dovuta la presentazione degli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.
E’ di tutta evidenza che resta, invece, inalterato l’obbligo di presentazione, alla scadenza di rito, degli elenchi INTRA relativi all’ultimo trimestre 2017 ed al mese di dicembre 2017, così come l’obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi INTRA aventi periodi di riferimento antecedenti anche se ricevute successivamente al 01 gennaio 2018.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2018, ai fini fiscali, permarrà soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE, secondo la periodicità stabilita dall’articolo 2 del Decreto ministeriale 22 febbraio 2010.

A quelle sopra descritte si aggiungono poi le seguenti ulteriori novità e semplificazioni di natura statistica che si applicheranno agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018:

• Elenchi riepilogativi relativi all’acquisto di beni (Modello INTRA 2 bis)
Ai soli fini statistici, la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi all’acquisto intracomunitario di beni resta obbligatoria, con riferimento a periodi mensili, per i soggetti IVA per i quali l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

• Elenchi riepilogativi relativi all’acquisto di servizi (Modello INTRA 2 quater)
Ai soli fini statistici, la trasmissione degli elenchi riepilogativi dei servizi intra ricevuti resta obbligatoria, con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute dal soggetto IVA sia uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
Relativamente alla compilazione del campo “Codice Servizio”, è inoltre prevista la semplificazione del ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto (passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre).

• Elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1 bis)
L’indicazione dei dati statistici nel Modello INTRA è facoltativa per i soggetti IVA che presentano detti elenchi con periodicità mensile ai sensi dell’articolo 2, c. 1, lett. b) del D.M 22 febbraio 2010, che non hanno realizzato in alcuno dei 4 trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

• Elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi resi (Modello INTRA 1 quater)
Ai fini della compilazione del campo “Codice Servizio”, è prevista la semplificazione del ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto (passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre).

La circolare dell’Agenzia n. 1/E fornisce chiarimenti in ordine alla disciplina del diritto alla detrazione dell’IVA, come modificata dal D.L. n. 50/2017, che vi sintetizziamo qui di seguito:

Il momento da cui decorre il termine per esercitare il diritto alla detrazione è individuato nel momento in cui in capo all’acquirente / committente si verificano i seguenti 2 requisiti:
• presupposto (sostanziale) dell’effettuazione dell’operazione;
• presupposto (formale) del possesso della fattura d’acquisto.
Da tale momento il soggetto può, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, operare la detrazione dell’IVA a credito.
Il diritto può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno.

Con riferimento quindi ad una fattura ricevuta nel 2018 relativa ad un acquisto di beni consegnati nel 2017, l’annotazione può essere effettuata, al più tardi, entro il 30.4.2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018). Nel caso in cui la fattura sia annotata nel 2019 la relativa IVA non potrà essere computata nelle liquidazioni periodiche IVA del 2019 ma dovrà concorrere alla determinazione del saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018.

Sul punto l’Agenzia specifica che l’annotazione “dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti ANNO 2019 relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, ma annotate nell’anno 2019, al fine di evidenziare che l’imposta – non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018” (si consiglia di attivare un sezionale intestato “FT.2018”).
La data di ricevimento della fattura da parte dell’acquirente / committente è “ancorata” alla modalità utilizzata dal cedente / prestatore per la relativa consegna (PEC / altri sistemi che attestano la ricezione del documento).In mancanza, la ricezione deve risultare dalla “corretta tenuta della contabilità” (in base all’art. 25, le fatture / bollette doganali vanno numerate progressivamente in base alla data di ricevimento).
Sulla base dei predetti chiarimenti, l’Agenzia illustra il comportamento da tenere in merito all’annotazione / detrazione delle fatture 2017, a seconda che le stesse siano pervenute all’acquirente / committente nello stesso anno o nel 2018 come da tabelle seguenti:

ACQUISTO 2017 – RICEVIMENTO FATTURA 2017
Un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 20.12.2017, con consegna degli stessi e della relativa fattura nel mese di dicembre:
-Annotazione 2017: l’iva a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, confluisce nella liquidazione IVA di dicembre in quanto nello stesso mese di dicembre sono stati consegnati i beni ed è stata ricevuta ed annotata la fattura.
-Annotazione 2018: in mancanza dell’annotazione nel 2017, la fattura potrà essere comunque annotata entro il 30.04.2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017), in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2017. l’IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2017.

ACQUISTO 2017 – RICEVIMENTO FATTURA 2018
Un contribuente mensile ha acquistato e pagato un servizio nel mese di dicembre 2017. La fattura (emessa nel 2017) è ricevuta il 20.01.2018.
-Annotazione 2018: la detrazione dell’IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, va operata nella liquidazione IVA del mese di annotazione (così ad esempio, se la fattura è annotata a gennaio, la relativa IVA a credito concorrerà alla liquidazione del mese di gennaio).
-Annotazione 2019: in mancanza dell’annotazione nel 2018, la fattura potrà essere comunque annotata entro il 30.04.2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018), in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018. l’IVA credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018.

Si rammenta che la detrazione va esercitata tenendo conto delle condizioni esistenti nell’anno in cui l’IVA è divenuta esigibile. Così, ad esempio, per un servizio acquistato nel 2017 (pro rata di detraibilità 75%), la cui imposta viene detratta nel 2018 (anno di ricevimento della fattura), la detrazione va operata in base alla percentuale di pro rata del 75%.

NOTE DI CREDITO EX ART. 26
Le nuove regole sopra esposte con riferimento al termine di esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA a credito si riflettono anche sulle note di variazione emesse ex art. 26, commi 2 e 3, DPR n. 633/72.
Di conseguenza, la nota di credito deve essere emessa (e la maggiore IVA a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
Le nuove disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.
Di conseguenza, per l’IVA relativa a fatture 2015 e 2016 non ancora detratta si potrà continuare ad applicare la normativa previgente (detraibilità entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione).
Le nuove disposizioni, con riferimento alle note di variazione di cui all’art. 26, DPR n. 633/72 sono applicabili alle note di credito emesse dall’1.1.2017, a condizione che i relativi presupposti (eventi che hanno determinato la variazione della base imponibile) si siano verificati a decorrere da tale data.
L’Agenzia, puntualizza che non saranno sanzionati i comportamenti adottati nell’ambito della liquidazione periodica del mese di dicembre 2017, difformi alle precisazioni fornite con la Circolare n. 1/E. In particolare non saranno sanzionati i soggetti che hanno computato nella liquidazione di dicembre 2017 l’IVA relativa a fatture ricevute entro il 16.1.2018, riferite ad operazioni con IVA esigibile nel 2017.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA “A FAVORE”
Nel caso in cui l’acquirente / committente non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA a credito entro i predetti termini, nell’ambito della Circolare n. 1/E in esame l’Agenzia riconosce la possibilità di “recuperare” l’imposta presentando una dichiarazione integrativa “a favore” ex art. 8, comma 6-bis, DPR n. 322/98, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Con il recente Decreto Legge Mezzogiorno è stato confermato il divieto di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili ed è stato introdotto lo stop graduale, a partire dal 1° gennaio 2018, dei sacchetti ultraleggeririchiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi che non rispettino i criteri di compostabilità.

Dal 2018, in pratica, gli shopper leggeri e ultraleggeri dovranno essere non solo compostabili secondo la norma UNI EN 13432 ma anche biodegradabili, cioè contenere una percentuale crescente di materia prima rinnovabile, ossia il carbonio biobased (secondo lo standard UNI CEN/TS 16640) pari ad almeno il 40% ,che dovrà diventare il 50% a partire dal 1 gennaio 2020 e il 60% dal 1 gennaio 2021.

Non solo: dovranno essere distribuite esclusivamente a pagamento e, a tal fine, il prezzo di vendita per singola unità dovrà risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti.

Per non incorrere in sanzioni, è necessario che chi commercializza tali sacchetti si accerti della conformità degli stessi già al momento dell’acquisto.

L’art. 1 del  DL n. 148/2017, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018”, convertito dalla Legge n. 172/2017 ha previsto:

  • la (ri)ammissione alla definizione agevolata, già prevista dall’art. 6, DL n. 193/2016, delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016:
    • per i carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12.2016 con relativa esclusione dalla precedente definizione agevolata;
    • per i carichi per i quali non è stata presentata la domanda di definizione entro il 21.4.2017;
  • l’estensione dell’ambito di applicazione della definizione agevolata ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1 al 30.9.2017.

Si rammenta che la definizione:

  • si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi nonché delle somme maturate a favore dell’Agente della riscossione (aggio / rimborso spese per procedure esecutive o notifiche di cartelle di pagamento).
  • In caso di mancato / insufficiente / tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate, la definizione non produce effetto;
  • può essere anche parziale, ossia riguardare il singolo carico iscritto a ruolo / affidato;
  • è consentita anche per i carichi costituiti esclusivamente da sanzioni;
  • riguarda i carichi:
    • definitivi per mancata impugnazione / conclusione del giudizio;
    • ancora in contestazione. Nell’istanza va dichiarata la presenza dei giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi cui la stessa si riferisce nonché va assunto l’impegno, da parte dell’interessato, a rinunciarvi.

Al fine di accedere alla definizione agevolata, il soggetto interessato deve presentare un’apposita istanza.

Considerate le modifiche introdotte in sede di conversione rispetto a quanto previsto dal testo originario del Decreto, recentemente l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha reso disponibile il nuovo mod. DA 2000/17, e il mod. DA-2017 (previsto per la rottamazione-bis) da presentare entro il 15.5.2018.

Vi ricordiamo che, dal 1° gennaio 2018, viene soppresso l’art. 3, comma 2, del legge n. 68/1999, che prevedeva, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, l’adempimento dell’obbligo di assumere un lavoratore disabile soltanto in caso di una nuova assunzione (la sedicesima).Con la modifica introdotta dal Jobs Act (Decreto Legislativo n. 151/2015), l’obbligo di assunzione del soggetto disabile avviene già con la 15° unità.In considerazione di ciò, le aziende da 15 a 35 dipendenti, qualora non avessero ancora assunto un lavoratore disabile, avranno 60 giorni di tempo per mettersi in regola.Vi rammentiamo, altresì, che il c.d. correttivo al Jobs act (Decreto Legislativo n. 185/2016), ha inasprito le sanzioni per mancata assunzione del disabile (le quali, ovviamente, riguardano tutte le imprese piccole e grandi che non hanno ottemperato all’obbligo) che passano da 62,77 euro a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. La sanzione, fissa ma progressiva, è diffidabile (1/4 dell’importo complessivo) a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, sottoscriva il contratto di assunzione con il portatore di handicap.